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Casi particolari per la revisione auto



Si può circolare legalmente anche quando è già trascorso il termine ultimo per effettuare una revisione auto? In Italia è possibile eseguire la revisione per un veicolo immatricolato all’estero? E ancora, ogni quanto si effettua la revisione nel caso di auto d’epoca o comunque da collezionismo? Diamo una risposta a questi dubbi.

Revisione auto e casi particolari

C’è tolleranza in caso di revisione auto scaduta?

I veicoli soggetti a cadenza di revisione classica (ovvero ogni due anni dalla prima – prevista dopo quattro anni) non possono circolare dopo la scadenza della revisione. La circolazione non sarebbe autorizzata neanche per il solo giorno in cui si deve effettuare la revisione, ma viene di norma concesso dalle forze dell’ordine. Attenzione però che circolare con la revisione scaduta è sempre vietato e si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata revisione.

I veicoli soggetti a revisione annuale (autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; taxi; veicoli adibiti a noleggio con conducente; autobus e autoambulanze) possono circolare anche dopo la scadenza del termine ma solo se hanno prenotato la revisione e fino al giorno della stessa. Attenzione, però, l’appuntamento deve essere stato fissato tassativamente prima della data di scadenza della revisione altrimenti si cade in un illecito.

La revisione è necessaria anche per le auto con targa prova?

NO, il D.L. n° 121 10 settembre 2021 ha previsto specificatamente che i veicoli con la revisione scaduta possono circolano con la targa prova, iper permettere il veicolo di essere trasportato verso il centro di revisione più vicino.

È possibile eseguire la revisione di un veicolo immatricolato all’estero?

In Italia per ora non è possibile revisionare autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea, né presso le sedi provinciali della motorizzazione (MCTC) né presso i centri di revisione privati. Ci sono però dei cambiamenti all’orizzonte grazie alla direttiva 2014/45 UE. Questa, infatti, è stata predisposta per uniformare le revisioni auto in Europa grazie a un banca dati comune dei veicoli immatricolati nell’unione.

Si ricorda inoltre che in Italia i veicoli immatricolati all’estero e quindi con targa estera possono circolare solo per alcune finestre temporali specifiche che variano a seconda della condizione del proprietario.

  • Possono circolare per non oltre 60 giorni se il proprietario è cittadino italiano o ha la residenza in Italia
  • Possono circolare per non oltre 12 mesi se il proprietario è cittadino straniero con residenza in altro Stato.

La circolazione delle auto immatricolate all’estero (e di conseguenza la revisione dei veicoli stranieri) è normata dall’articolo 93 e dall’articolo 132 del Codice della Strada.

Revisione auto d'epoca

È possibile eseguire all’estero la revisione di un veicolo immatricolato in Italia?

No, la revisione dei veicoli italiani è consentita solo su territorio italiano, ma all’interno dell’Unione Europea sono previste regolamentazioni uniformi sulla revisione delle auto e inoltre ogni Stato europeo prevede specifiche norme sulla circolazione di auto immatricolate all’estero.

Revisione auto d’epoca e di interesse storico

Con la denominazione di veicoli d’interesse storico e collezionistico si intendono i veicoli iscritti in un apposito registro nazionale (es. ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e storico FMI). Se il veicolo risulta iscritto nell’elenco nazionale e il proprietario è in possesso dell’apposita documentazione e/o sulla carta di circolazione è riportata la voce “veicolo di interesse storico e collezionistico”, la cadenza della revisione è biennale. Si intendono veicoli d’epoca, tutti quei veicoli che sono regolarmente iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri e sono stati radiati dal PRA ovvero non hanno una targa ne una carta di circolazione e possono essere utilizzati per strada solo in determinati eventi e seguendo la normativa riguardante la loro circolazione. In questo caso esiste l’obbligatorietà di un controllo periodico che dev’essere effettuato ogni 5 anni.

Di entrambe le categorie si occupa l’articolo 60 del Codice della Strada e ne abbiamo trattato specificatamente nel nostro sito all’articolo: “Veicoli e automezzi d’epoca e storici: la normativa in fase di revisione”.

Evita le multe per la revisione scaduta portando il tuo veicolo presso uno dei centri di revisione

 

Articolo aggiornato il 03 Marzo 2023


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