Con le modifiche introdotte nel 2010, è stato modificato l’articolo 6 del Codice della Strada che prevede che, con apposita ordinanza, l’ente proprietario o di gestione prescriva, “che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
Per convenzione, la stagione invernale è compresa tra il 15 novembre ed il 15 aprile, e le strade soggette ad ordinanza restrittiva vengono segnalate con i cartelli specifici, i cui colori variano in funzione della tipologia di strada specifica. (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – bianco/strada urbana).
I controlli lungo le strade interessate sono effettuati dagli organi di polizia stradale che verificano la presenza delle catene o degli pneumatici e, in caso di mancanza od inefficienza, procedono ad elevare contravvenzioni da Euro 85 a Euro 338. Inoltre, la polizia stradale ha il potere di ordinare ai conducenti dei veicoli non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati oppure, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada.
Vediamo quali sono i principali dispositivi invernali.
Per quanto riguarda le catene da neve, destinate alle vetture trasporto persone e/o cose, si fa riferimento al D.Min. 10 maggio 2011, che integra quello delle catene per le vetture trasporto persone del 2002.
Le catene da tenere a bordo, devono essere compatibili con le misure degli pneumatici del veicolo su cui devono essere installate e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni fornite dai costruttori del veicolo ( che possono stabilire l’impossibilità di montare le catene per una specifica configurazione della vettura) e delle catene stesse.
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi, si ricorda che le catene devono essere montate almeno sulle ruote dell’asse di trazione: quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, mentre nel caso di veicoli 4X4 le catene devono essere montate su tutte le ruote.
Gli pneumatici invernali devono essere omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE e muniti del previsto marchio di omologazione
Contrariamente a quanto si possa pensare, l’utilizzo degli pneumatici chiodati è consentito e disciplinato da una circolare Ministeriale del 22 ottobre 1971 che specifica che la sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non deve essere superiore a 1,5 mm e che il numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.
Inoltre, durante l’utilizzo si deve sottostare a:
La direttiva ministeriale stabilisce il testo dell’ordinanza che gli enti proprietari devono adottare per imporre gli pneumatici invernali o le catene al seguito in un determinato periodo dell’anno, escludendo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli. Allo stesso tempo, l’ordinanza precisa che, nel periodo interessato, i veicoli a due ruote possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
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