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Da settembre 2020 la revisione non è sempre obbligatoria per l’esportazione all’estero delle auto usate

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Da settembre 2020 per esportare definitivamente un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio all’estero questo deve essere in regola con la revisione o in alternativa essere stato sottoposto nell’anno in cui ricorre la revisione a un visita.

La legge quindi abolisce la regola che prevedeva che il veicolo  avesse superato con esito positivo la revisione non oltre i 6 mesi precedenti la richiesta di cancellazione.

Questa modifica sulle norme di radiazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A fa parte delle modifiche entrate in vigore con la legge 120 dell’11 settembre 2020 (approvazione del cosiddetto Decreto Semplificazioni)

Cosa prevede il Codice della Strada per l’esportazione all’estero

La procedura per esportare in via definitiva un veicolo fuori dal confine italiano, prevede che l’intestatario o l’avente titolo si rechi all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale e:

  • richieda la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A
  • consegni la targa e il libretto di circolazione

La condizione per ottenere il nulla osta è che ”il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7”.

Il comma 7 dell’articolo 80 si riferisce alla richiesta di revisione singola in caso che la polizia, dopo un incidente, possa ritenere molto gravi i danni riportati dal veicolo. Nel dettaglio: “In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (18) per la adozione del provvedimento di revisione singola.

Nel caso sia concessa la radiazione, occorre poi richiedere agli Uffici Motorizzazione o agli STA privati il foglio di via e una targa provvisoria con i quali è possibile far circolare il veicolo per raggiungere lo stato estero di destinazione.

Quali sono gli intenti del legislatore?

L’intento sembrerebbe quello di impedire illeciti sotto il profilo fiscale e della responsabilità civile e ambientale. Infatti in Italia è una pratica piuttosto diffusa portare all’estero le macchine destinate all’esportazione per ottenere costi più bassi e non dover sottostare a norme di tutela dell’ambiente, meno restrittive in Paesi come ad esempio quelli del Nord Africa o dell’Est europeo.. Questa pratica porta anche alla proliferazione di centri di raccolta non autorizzati e alla conseguente alimentazione di mercati illeciti di ricambi.

Con questa nuova norma diventa quindi impossibile, o almeno molto difficile, portare all’estero auto non più adatte alla circolazione e invita, di conseguenza, allo “smaltimento” interno di veicoli a fine vita presso i demolitori autorizzati.

 

Aggiornamento: questo articolo è stato rivisto il 2 novembre 2020.


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