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Micromobilità elettrica: monopattini, segway, hoverboard e monoruote. Cosa cambia nel 2020

Monopattini e micromobilità elettrica la normativa 2020

Il 2019 ha visto un cospicuo aumento dei mezzi di mobilità elettrica presenti sul nostro territorio e un conseguente impegno legislativo in proposito. Dal 2020 abbiamo quindi leggi più chiare su cosa sia consentito e cosa no con monopattini, hoverboard, monoruote (o monowheel) e segway.

Al momento in cui si scrive le certezze sono queste: i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette (con le caratteristiche che analizzeremo più avanti) mentre gli altri mezzi sono ancora come ibridi che possono essere usati legalmente solo nelle città sperimentatrici.

La norma sui monopattini equiparati alle biciclette è stata introdotta con la legge di bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019 – comma 75) mentre per gli altri mezzi elettrici di micromobilità si fa riferimento al decreto del Ministero dei Trasporti del 4 giugno 2019 (noto anche come Decreto Toninelli e pubblicato in gazzetta ufficiale il 12 luglio 2019, n. 162).

Vediamo di fare chiarezza sulle diverse normative.

I monopattini elettrici: cosa sono e dove si possono usare

I monopattini elettrici vengono trattati, come abbiamo visto, al comma 75 della legge di bilancio del 27 dicembre 2019 e da questa equiparati alle biciclette. Questo il testo della legge:

I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In poche righe si fa riferimento a due altre norme. Il decreto del 4 giugno 2019 serve per richiamare i requisiti dei monopattini elettrici che sono equiparabili alle biciclette se:

  • il motore non supera i 500W di potenza
  • hanno un segnalatore acustico
  • possiedono una luce anteriore bianca o gialla fissa e luce posteriore rossa fissa o catarifrangente (queste necessarie solo in caso di circolazione in condizioni di scarsa visibilità)
  • non hanno un posto a sedere
  • non superano i 20 km orari (o possiedono un limitatore di velocità che permetta di non superare questo limite)
  • devono essere in possesso del marchio di conformità 2006/42/CE

Senza queste caratteristiche non sono quindi equiparabili alle biciclette e di conseguenza da considerarsi illegali.

La seconda legge cui si fa riferimento (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) altri non è che il codice della strada che, all’articolo 182 si occupa di biciclette (velocipedi) e della loro circolazione.
In sostanza quindi i monopattini elettrici potranno:

  • circolare ovunque in città (ma prediligendo le piste ciclabili se presenti)
  • essere guidati – anche da minorenni – senza obbligo di alcuna patente
  • circolare senza assicurazione
  • essere usati senza l’obbligo del casco

 

Segway, hoverboard e monoruote elettrici: dove e come usarli

Per gli altri mezzi normalmente inclusi nella cosiddetta micromobilità elettrica, ovvero segway, hoverboard e monoruote (noti anche come monowheel), si continua a far riferimento alle regole del Decreto del Ministero dei Trasporti del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019).

Prima di tutto il decreto afferma che i dispositivi di micromobilità elettrica possono circolare solo nelle città che partecipano alla sperimentazione. Tale sperimentazione può essere richiesta dai comuni entro un anno dalla pubblicazione del decreto e dovrà durare almeno un anno dall’attivazione.

La sperimentazione comunque potrà riguardare solo i mezzi elencati nel decreto con le caratteristiche espresse. Questi dovranno come minimo essere guidati da maggiorenni o da minorenni in possesso di patente AM (il cosiddetto patentino). Ovviamente i comuni sperimentatori potranno introdurre norme più stringenti di quelle previste dal decreto.


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