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Revisione Auto 2018, cosa cambia con la nuova normativa europea

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Domenica 20 maggio è entrata in vigore la direttiva 2014/45 che armonizzerà l’attività di revisione periodica dei veicoli a motore su tutto il territorio europeo. Cosa cambia per la revisione auto con la nuova normativa europea?
La direttiva nasce nel 2014, dopo due anni di lavoro della commissione europea, per modificare, integrare od abrogare di fatto le precedenti direttive 2009/40/UE e 2010/48/UE che riguardavano i controlli periodici dei veicoli a motore.
Già con la precedente direttiva 2010/48, si è tenuto conto del progresso tecnologico dei veicoli, andando ad alzare l’asticella per i limiti strumentali dei controlli tecnici della frenatura.
La 2014/45 si è fondata su 48 premesse che riguardano le tematiche della sicurezza, dell’ambiente, del progresso tecnologico dei veicoli, dei requisiti di qualità del centro di revisione, della separazione delle attività fra la riparazione e la revisione, della competenza degli ispettori.
La direttiva 2014/45 UE, che andrà a regolare i controlli tecnici a partire dal 20 maggio 2018, è composta da 26 Articoli e 5 Allegati, che andranno a sostituire le attuali disposizioni di legge recepite con la direttiva 2010/48 UE.

Come impatterà sul sistema italiano a partire da questa settimana?

Provocatoriamente si può dire in termini minimi o, quasi inavvertibili, da parte degli utenti.
Il perché è dato dal recepimento italiano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, che è stato improntato a mantenere l’impianto della struttura attuale delle revisioni italiane, facendo i riferimenti diretti al nostro codice della strada ed in special modo all’art. 80 che sovraintende le revisioni, ed agli articoli del regolamento attuativo 238, 239, 240 e 241.

Inoltre, una serie di decisioni importanti che avrebbero pesato sull’attuale situazione italiana, come la risoluzione del conflitto di interesse fra chi ripara e chi revisiona (anomalia italiana nel territorio della Unione Europea) sono state rimandate alla pubblicazione di appositi regolamenti attuativi, ad oggi non ancora in programma.

La pubblicazione del Decreto Dirigenziale 211 del 18 maggio 2018, ha iniziato a completare la fase operativa, di cui però manca ancora molto per la completa applicazione della direttiva 2014/45

Quali sono gli articoli, che impatteranno di più sulla situazione italiana? Scorriamoli in ordine.
Nell’articolo 2, che riguarda l’ambito di applicazione, è scritto

“… e) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone— veicoli delle categorie O1, O2, O3 e O4”.

Specificando i rimorchi di tipo O1 e O2, cioè fino a 750 kg e fino a 3,5t, si prevede che queste categorie, la cui ultima chiamata in revisione risale all’anno 2003 con apposito decreto, inizieranno ad essere revisionate con apposito calendario. Con il DD211, si stabilisce il calendario di chiamata alla revisione, negli anni 2018, 2019, 2020, che avverrà esclusivamente presso gli Uffici della Motorizzazioni o presso le officine che attualmente lavorano in regime di legge 870/8; sono esclusi i centri di revisione privata.

Entriamo ora nell’articolo 3, relativo alle definizioni.

Ispettore: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli.
Autorità competente: il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la Motorizzazione.
Organismo di supervisione: le articolazioni periferiche direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.

Ricapitolando, l’attuale Responsabile Tecnico verrà profondamente toccato dalla direttiva e cambierà nome, formazione e competenza,
Viene sancito che l’unica autorità competente in materia di Revisioni è la Direzione Generale per la Motorizzazione, anche in casi dove sarebbe stato meglio avere una condivisione con altri ministeri per i molteplici temi toccati.
Inoltre, chi controlla le attività è sempre la Motorizzazione, con i suoi uffici periferici.

Con l’articolo 8, si definisce il Certificato di Revisione. Quali sono i commi più importanti?

“1. A seguito della effettuazione della revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi, di cui all’allegato II al presente decreto. Una copia cartacea di tale certificato è rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo”.

“5. Durante la revisione è effettuato il controllo e la lettura del contachilometri, se di normale dotazione; il dato relativo alla lettura è messo a disposizione degli ispettori per via elettronica. La manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Molti hanno parlato per il comma 1 di grande novità, per il rilascio in forma cartacea del referto di revisione: peccato che la precedente direttiva 2010/48, stabiliva gli stessi obblighi già dal 2014, compito disatteso nella quasi totalità dei centri, tranne quelli appartenenti ad una rete organizzata, che hanno sempre rilasciato il certificato di revisione e, negli ultimi tempi, anche in formato antifalsificazione su carta filigranata
In ogni caso, il Portale dell’Automobilista offre a tutti, senza identificazione, lo storico delle ultime revisioni effettuate, con i relativi chilometraggi.

A questo riguardo, il DD211 definisce la data del 31 marzo 2019, entro la quale verrà definito un modello unificato ed introdotta la firma digitale per il tagliando di revisione. Inoltre, fino al 31 maggio 2018, ci sarà una fase sperimentale che riguarda il tagliando stesso, che introdurrà la data della prossima revisione.

 

L’articolo 10, corollario dell’articolo 8, parla dell’Attestato del superamento del controllo:

“1. Il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo”.

“2. È riconosciuto valido l’attestato rilasciato da un centro di controllo di un altro Stato membro per i veicoli immatricolati in tale Stato membro”.

È un vero peccato che non sia stata mantenuta l’impostazione originaria della direttiva:

“1. … fornisce un attestato, ad esempio un autoadesivo, un certificato o qualsiasi altra informazione facilmente accessibile, a ogni veicolo che ha superato il controllo. L’attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo tecnico.”

“3. Ai fini della libera circolazione, ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un centro di controllo o dall’autorità competente di un altro Stato membro in conformità al paragrafo 1″.

 

L’articolo 13, relativo agli ispettori, tratta della figura dell’Ispettore, in merito alla formazione ed all’imparzialità dell’operazione. I commi che impatteranno sull’utenza sono:

“1. I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all’Allegato IV del presente decreto, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle disposizioni attuative del Ministero. È facoltà del Ministero introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione”.

“3. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento della autorità competente”.

“4. La persona che presenta il veicolo al controllo è informata delle carenze riscontrate e da correggere”.

 

Attualmente il Responsabile Tecnico italiano è abilitato dopo un corso di 32 ore con relativo esame, a verificare se il vostro veicolo è sicuro o no: curiosamente, fra i requisiti, manca l’obbligo del possesso della patente di guida(!) e non deve sostenere dei corsi di aggiornamento certificati: quindi, può anche non conoscere l’evoluzione della tecnica automobilistica.

Siccome con il DD 211, non è stato ancora espressamente toccato sia il problema del conflitto di interessi che quale saranno i nuovi piani formativi relativi, sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento continuo, rimaniamo fiduciosi in attesa della prossima puntata fino alla quale, si spera, verranno finalmente definiti i termini della questione.


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