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Revisione rimorchi leggeri del tipo O1 e O2: ecco le nuove disposizioni obbligatorie

Con la nuova direttiva 2014/45, si è stabilito che i rimorchi di categorie O1 (fino a 750 kg) e O2 (da 750 a 3,5t) andranno in revisione con cadenza periodica uguale a quello delle vetture.

Il sistema 4-2-2 sarà perciò applicato ad un parco circolante la cui ultima revisione è avvenuta per decreto ministeriale nel 2003 e, da allora, non si è mai più revisionata.

Vista la mole di lavoro accumulata, il decreto dirigenziale 211, ha stabilito il calendario di recupero di tutto il parco circolante e, come avvenne a partire dal 1997 per le vetture, nel giro di tre anni, si dovrebbe riuscire ad armonizzare e mettere in pari tutto il parco circolante dei rimorchi.

Al contrario delle autovetture, in questo caso gli anni con più revisioni saranno quelli pari.

Innanzitutto, chi è possessore di un rimorchio delle categorie O1 e O2, non potrà svolgere la revisione nel solito centro in cui porta la vettura.

Per i rimorchi, la revisione rimane appannaggio dei centri della Motorizzazione o delle Officine presso le quali si svolgono le sedute di revisione dei camion pesanti: come per questi ultimi, sarà necessaria la presenza di un ingegnere della Motorizzazione per la validazione dell’operazione.

Cosa sarà controllato? Fino alla conclusione dei lavori del gruppo tecnico, si seguiranno le stesse indicazioni date per le verifiche nel 2003 e cioè (cfr. vecchio decreto):

Gli accertamenti saranno in special modo incentrati a verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura qualora prescritti, dell’apparato di traino, degli indicatori di direzione e delle luci di posizione e di arresto, nonché il buono stato dei veicoli e dei pneumatici: naturalmente effettuando solo controlli a visita e senza smontaggio dei componenti del veicolo stesso.
Per quanto in particolare attiene alle verifiche di frenatura, poiché le stesse non possono essere effettuate con le apparecchiature in disponibilità degli Uffici (frenometro a rulli) si dispone che esse constino:
1) di una prova di frenatura su piazzale onde verificare che non avvengano disallineamenti nell’assetto del complesso veicolare;
2) della prova di tenuta del rimorchio con il freno di stazionamento.

Il calendario definito è perciò:

Anno 2018 (dal 21 maggio 2018 al 31 dicembre 2018)
Rimorchi O1 e O2 immatricolati fino al 31/12/2000, ad esclusione di quelli revisionati nel biennio precedente (1998-1999, per intenderci), senza distinzione in base al mese di immatricolazione.

Anno 2019
Rimorchi O1 e O2, immatricolati dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001, ad esclusione di quelli revisionati nel biennio precedente (1999-2000, per intenderci), nello stesso mese corrispondente a quello di immatricolazione.

Anno 2020
Rimorchi O1 e O2 immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione oppure 2 anni dalla precedente revisione

Dall’anno successivo, varrà la regola della cadenza 4-2-2, esattamente come per gli altri veicoli.

Per evitare problemi di sicurezza, la Motorizzazione ha stabilito che i rimorchi che non sono mai stati revisionati non possono circolare fino al controllo tecnico, pena incorrere nelle sanzioni del caso.

Per evitare problemi, come da precisazione del DD 211. è quindi necessario che sia effettuata la prenotazione della revisione presso gli UMC, che estende la possibilità di circolazione del rimorchio, fino alla data assegnata dall’UMC stesso.

 


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