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Decreto semplificazioni legge n.120/2020 modifiche al codice della strada

Modifiche al codice della strada - settembre 2020

L’11 settembre è diventato legge il “decreto semplificazioni” del 16 luglio che porta con sé anche molti cambiamenti al codice della strada.
Insieme alle iniziative su accelerazioni digitali e semplificazioni legislative, il Governo ha voluto anche anticipare alcune normative già in discussione all’interno della più ampia e ormai molto attesa revisione del Codice della Strada.

Nell’ampio testo di legge compaiono quindi molte nuove norme, alcune delle quali avranno un forte impatto sulla vita quotidiana di molti italiani. Abbiamo provato a riepilogarle tutte dividendole in tre grandi gruppi:

  1. Le norme che si occupano di sicurezza e controllo del traffico cittadino
  2. I cambiamenti che rientrano negli intenti di semplificazione burocratica
  3. Le modifiche introdotte – spesso in forma temporanea – per fronteggiare l’emergenza Covid

Sicurezza e controlli all’interno dei Comuni

Questi sono i cambiamenti al codice della strada che avremo modo di vedere con maggior frequenza.

Piste ciclabili e sicurezza di pedoni velocipedi

Il comma 5 ter dell’articolo 49 introduce le seguenti norme e definizioni:

  • Strada urbana ciclabile: alcune strade delle nostre città, generalmente in ZTL, e a carreggiata unica avranno il limite a 30 km orari e le auto dovranno dare la precedenza alle biciclette e ai veicoli a loro equiparati (come i monopattini).
  • Corsia ciclabile: parte di una strada a senso unico dedicata al traffico delle bici. È identificata dal simbolo della bicicletta e delimitata da una linea continua o tratteggiata nel caso che in quel punto sia previsto lo sconfinamento temporaneo di altri mezzi.
  • Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: come la corsia ciclabile ma per la circolazione nel senso opposto rispetto a quello di marcia delle auto.
  • Zona scolastica: un’area, intorno agli edifici scolastici, dove è prevista particolare attenzione ai pedoni e all’ambiente. I Comuni possono interdire la circolazione a specifici veicoli o in determinati orari. La zona è delimitata da cartelli di inizio e fine.

Accessi ZTl e controlli sulla velocità

Con queste modifiche legislative i Comuni avranno via libera su due aspetti critici del controllo del territorio cittadino. Grazie all’abolizione di due divieti nazionali adesso sarà possibile:

  • Installare autovelox all’interno del territorio urbano [Art. 49 comma 5 undiecis]
  • Posizionare telecamere di controllo (anche omologate) per gli accessi alle ZTL dove è ritenuto più opportuno dall’amministrazione comunale, comprese le zone con divieto di circolazione. [Art. 49 comma 5 ter, lett. R]

Nuovi controllori e responsabili di multe

Da adesso ogni Comune potrà affidare il controllo, la verifica e la possibilità di effettuare contravvenzioni anche a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese incaricate ai determinati servizi. Queste persone, nominativamente designate, potranno intervenire in merito a questioni di sosta e fermata impropria nelle aree di loro competenza. Ad esempio gli autisti di autobus potranno emettere contravvenzioni nel caso di auto parcheggiate sulle aree di fermata dell’autobus o gli incaricati alla raccolta dei rifiuti i mezzi che impediscono l’accesso ai bidoni dell’immondizia.
Per dettagli sulla normativa e per l’elenco completo dei possibili incaricati si può fare riferimento all’Articolo 49, comma 5 ter, lett. d.

Interventi in merito alla semplificazione burocratica

Che siano previsti interventi specifici alle norme stradali o che siano altri interventi di semplificazione che hanno ripercussioni sul mondo automobilistico, i cambiamenti alle procedure sono svariati. Eccoli elencati:

  • Viene istituito un registro nazionale digitale dei contrassegni per le auto adibite al trasporto di persone con mobilità limitata [Art 29, comma 2, a e b].
  • Per le auto in leasing è adesso valida anche la carta di circolazione in fotocopia autenticata e non è più obbligatorio l’originale [Art. 49, comme 5 ter lett. p].
  • La nuova residenza non deve essere aggiornata sulla carta di circolazione ma solo all’archivio nazionale dei veicoli. Rimane invariato l’obbligo di comunicazione, pena una sanzione amministrativa da 364 a 1.817 euro [Art. 49, comma 5 ter, lett h].
  • Per la cancellazione di un veicolo ai fini dell’esportazione all’estero non è più necessario l’aver superato una revisione nei precedenti 6 mesi ma è richiesto semplicemente di essere in regola con le revisioni o di aver fatto una “vista e prova per l’accertamento dell’idoneità” [Art. 29, comma 2 bis].
  • Vengono previste nuove esclusioni ed eccezioni alla norma che vieta di mantenere una macchina immatricolata all’esterno per chi ha la residenza italiana da più di 60 giorni. L’elenco completo delle modifiche all’Articolo 16 – ter.
  • Viene introdotto il permesso di richiedere la licenza per taxi o ncc anche a veicoli a noleggio (fino ad adesso potevano solo veicoli di proprietà e in leasing  [Art. 49, comma 5 bis].
  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti viene incaricato per la designazione dei veicoli dedicati al trasporto persone [Art. 49, comma 5 ter, lett. f].

Modifiche relative all’emergenza Covid

Nella legge sono contemplate anche alcune norme o modifiche temporanee legate alla gestione dell’emergenza Covid:

  • Le commissioni mediche locali adibite alla verifica dell’idoneità psicofisica per il rinnovo della patente possono rilasciare un documento di circolazione provvisorio valido fino alla conclusione delle valutazioni. La possibilità non è prevista per i casi di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti [Art. 49, comma 5 ter, lett. i].
  • I termini di scadenza delle revisioni auto di luglio, settembre e dicembre 2020 sono tutti spostati di due o tre mesi in modo da permettere agli automobilisti e alle officine di smaltire il lavoro arretrato. Inoltre fino a fine marzo 2021 le revisioni possono essere condotte anche da Ispettori [Art. 49, comma 5 ter, lett. i].

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